Riconoscimento dei permessi e congedi ai lavoratori dipendenti del settore privato: le istruzioni dell’Inps
L’Inps ha pubblicato la Circolare n. 39 del 4.04.2023 per fornire indicazioni amministrative, operative e contabili ai fini del riconoscimento dei permessi e congedi per l’assistenza ai soggetti disabili in situazione di gravità. La circolare prevede il prolungamento del congedo parentale e straordinario per le strutture territoriali, oltre a introdurre istruzioni procedurali per la presentazione telematica della domanda per permessi legge 104/1992. Inoltre, la circolare precisa che la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che diverso.
La convivenza di fatto è un tipo di relazione stabile che unisce due persone maggiorenni. Queste persone non sono legate da relazioni di parentela, affinità o adozione, matrimonio o unione civile. Per definire la convivenza di fatto, è necessario fare riferimento all’articolo 1 della legge n. 76/2016. La stabilità della convivenza può essere accertata attraverso la dichiarazione anagrafica dell’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
In Italia, il convivente di fatto non è considerato un familiare ai fini del diritto di famiglia. In altre parole, il convivente di fatto non ha gli stessi diritti e doveri di un coniuge o di un partner di un’unione civile. Ad esempio, il convivente di fatto non ha diritto all’eredità del partner deceduto e non può richiedere l’affidamento condiviso di eventuali figli.
Tuttavia, la legge prevede alcune tutele per i conviventi di fatto. Ad esempio, il convivente di fatto ha diritto ad una quota dell’assegno di divorzio se il partner divorzia e ha l’obbligo di versare l’assegno. Inoltre, il convivente di fatto ha diritto di chiedere il risarcimento del danno in caso di morte o lesioni del partner.
Inoltre, le coppie di conviventi di fatto possono stilare un contratto di convivenza che regoli i loro rapporti patrimoniali e personali. Questo contratto può essere registrato presso il Comune di residenza e ha valore legale.
Il convivente di fatto può essere definito come una persona che convive stabilmente con un’altra persona senza essere legato da un rapporto di parentela, affinità o adozione, matrimonio o unione civile. Anche se non ha gli stessi diritti e doveri di un coniuge o di un partner di un’unione civile, il convivente di fatto ha alcune tutele previste dalla legge. Inoltre, le coppie di conviventi di fatto possono stilare un contratto di convivenza per regolare i loro rapporti patrimoniali e personali.
Per la concessione del diritto basta la dichiarazione del richiedente di essere coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto. Sarà poi compito dell’operatore della struttura territoriale competente verificare la veridicità delle dichiarazioni. Il congedo è garantito anche in caso di convivenza instaurata successivamente alla presentazione della domanda. Tuttavia, il richiedente dovrà dichiarare di instaurare la convivenza con la persona disabile entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e di mantenerla per tutta la sua durata.
Avvocato Ester Cattaneo