Sicurezza sul posto di lavoro: la Cassazione si esprime sulla delega

La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro sono temi di estrema importanza, e il datore di lavoro è normalmente il soggetto a cui spetta la responsabilità di garantirle. Tuttavia, in alcuni casi, il datore di lavoro può delegare tale responsabilità ad altri soggetti, a condizione che ciò avvenga in modo regolare e che il soggetto delegato sia in grado di applicare le misure di sicurezza necessarie all’interno dell’azienda.
La delega può assumere diverse forme, come specificato dall’articolo 16 del Testo unico sulla sicurezza lavoro o dall’articolo 2381 del Codice civile. Nel primo caso, la responsabilità rimane in capo al datore di lavoro se non viene esercitato il controllo sull’agire del soggetto delegato. Nel secondo caso, invece, il datore di lavoro è esonerato dal proprio dovere solo se verifica l’adeguata informazione all’interno dell’azienda.
Nella sentenza n. 8476/2023, è stata annullata la condanna del datore di lavoro, per il reato di lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in quanto i giudici di merito non hanno verificato la natura della delega in materia di sicurezza fatta a uno dei consiglieri di amministrazione, per determinare se vi fosse stato o meno un passaggio di responsabilità a fronte di un infortunio sul lavoro. In questo caso, il datore di lavoro sosteneva che l’intera gestione della sicurezza era stata delegata a uno specifico consigliere, e che quindi la responsabilità dell’incidente fosse a questi ascrivibile totalmente.
La delega prevista dal Testo unico sulla sicurezza lavoro è definita “di funzioni”, mentre quella del Codice civile è definita “gestoria”. Nel caso della delega civilistica da parte del consiglio di amministrazione ad un consigliere che è anche datore di lavoro, non è necessaria una specifica indicazione dell’atto scritto della dotazione messa a disposizione della posizione di garanzia sulla sicurezza. Pertanto, se la delega fosse quella del Codice civile, la mancanza di specifiche riguardo alla dotazione di spesa in capo al delegato sarebbe irrilevante ai fini della validità del passaggio di responsabilità.
In conclusione, la sicurezza e la salute sul lavoro sono temi che il datore di lavoro ha la responsabilità di garantire. In caso di delega risulta quindi necessario verificare la natura della stessa e se vi sia stato effettivamente un passaggio di responsabilità a fronte di un infortunio sul lavoro. La delega deve essere effettuata in modo regolare e il soggetto delegato deve essere in grado di applicare le misure di sicurezza necessarie all’interno dell’azienda.
Avvocato Ester Cattaneo