Sospensione dell’attività imprenditoriale: i chiarimenti dell’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha recentemente pubblicato la nota n. 642/2023 in cui vengono descritte diverse situazioni che possono verificarsi dopo che il Giudice penale ha emesso il decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni accertate in occasione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Secondo il Testo Unico, questo decreto comporta la decadenza del provvedimento, ma il pagamento delle somme aggiuntive è ancora necessario per verificare l’ottemperanza alla prescrizione dopo la procedura di prescrizione.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha preso in causa tre scenari da considerare in caso di sospensione delle attività lavorative. Nel primo, se il datore di lavoro non presenta istanza di revoca del provvedimento sospensivo, l’emissione del decreto di archiviazione da parte del giudice determina la decadenza del provvedimento sospensivo. In questo caso, dopo l’emissione del decreto di archiviazione, la ripresa delle attività lavorative non costituisce una violazione dell’art. 14.

In caso di sospensione dell’attività lavorativa per motivi di sicurezza in presenza di lavoro irregolare, invece, il decreto di archiviazione emanato dal Giudice non annulla la sospensione. Per riprendere l’attività, il datore di lavoro deve regolarizzare i lavoratori non in regola con la documentazione obbligatoria e pagare una somma aggiuntiva di 2.500 o 5.000 euro in base al numero di lavoratori irregolari impiegati.

In alternativa, può presentare una richiesta di revoca del provvedimento di sospensione, pagando il 20% della somma aggiuntiva. Il decreto di archiviazione non esonera il datore di lavoro dal versamento della quota residua della somma aggiuntiva, maggiorata del 5%.

Avvocato Ester Cattaneo