Controlli a distanza del lavoratore non autorizzati e licenziamento illegittimo

Il licenziamento è illegittimo se il datore di lavoro ha monitorato il comportamento disciplinarmente rilevante del lavoratore con strumenti di controllo a distanza non autorizzati ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (https://www.normattiva.it/eli/id/1970/05/27/070U0300/CONSOLIDATED/20231027).

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25645 del 1.09.2023, si è espressa sulla legittimità dei controlli operati nei confronti del lavoratore in mancanza della specifica autorizzazione prevista dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (successivamente modificato al comma 2 dall’art. 23 del decreto legislativo n. 151/2015, in vigore dal 24 settembre 2015).

Nel caso esaminato, il datore di lavoro ha comminato il licenziamento per giusta causa ad un dipendente accusato di aver passato il badge d’ingresso al posto di una collega ritardataria.

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento sostenendo che l’azienda non fosse autorizzata ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori alla rilevazione delle presenze in entrate e in uscita.

L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori prevede che: “Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali”.

Il licenziamento è stato tuttavia considerato legittimo dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, sulla scorta di un orientamento che esclude dall’applicazione della normativa sul controllo dei lavoratori gli applicativi ed i sistemi per il controllo del flusso in ingresso e in uscita dei lavoratori.

La Cassazione, invece ha statuito che “la rilevazione dei dati di entrata ed uscita dall’azienda mediante un’apparecchiatura predisposta dal datore di lavoro […] si risolve in un accertamento sul quantum dell’adempimento ed è illegittima ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L. n. 300 del 1970 se non concordata con le rappresentanze sindacali, ovvero autorizzata dall’Ispettorato del lavoro”.

Quanto al licenziamento, dunque, sempre secondo la Cassazione, “le risultanze derivanti da un controllo automatico a distanza, in quanto non concordate né autorizzate, e finalizzate al controllo della prestazione lavorativa, non sono utilizzabili per il licenziamento del lavoratore“.

Cassazione Civile Sezione Lavoro Sentenza n. 25645 del 1.09.2023