Ticket licenziamento: ecco le ultime novità

Il ticket licenziamento è un contributo che le aziende private e pubbliche devono versare all’INPS nel momento in cui cessano i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato che danno diritto alla NASpI, ovvero la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego. Questa misura è stata introdotta nel 2015 e ha l’obiettivo di finanziare parte dei costi della NASpI.

Con la circolare n. 14 del 3 febbraio 2023, l’INPS ha aggiornato l’importo massimo della NASpI per il 2023, ma ci sono anche altre importanti novità. In particolare, il contributo NASpI è dovuto solo in caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Il contributo è calcolato sulla base della retribuzione dell’ultimo mese di lavoro, con un importo massimo pari a 2 mensilità della NASpI. Tuttavia, l’importo effettivo dipende dalla durata del rapporto di lavoro e dal motivo della cessazione. Inoltre, per le aziende che impiegano meno di 15 dipendenti, l’importo massimo del contributo è ridotto del 30%.

Spesso si pensa che questo contributo sia dovuto solo in caso di licenziamento, ma in realtà ci sono diverse altre situazioni in cui è previsto.

In particolare, il ticket licenziamento è dovuto anche in caso di dimissioni per giusta causa e nel periodo tutelato per la maternità. Inoltre, è dovuto in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito della conciliazione obbligatoria presso la Direzione Territoriale del Lavoro, nei casi in cui il datore di lavoro voglia licenziare per giustificato motivo oggettivo.

Il contributo è anche dovuto in caso di risoluzione consensuale del rapporto a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra unità produttiva distante oltre 50 km dalla sua residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Infine, il ticket NASpI è dovuto anche in caso di mancata trasformazione dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

È importante sottolineare che il contributo NASpI viene calcolato sulla base della retribuzione dell’ultimo mese di lavoro, con un importo massimo pari a 2 mensilità della NASpI. Tuttavia, l’importo effettivo dipende dalla durata del rapporto di lavoro e dal motivo della cessazione.

Il contributo noto come “ticket licenziamento” è a carico del datore di lavoro e deve essere pagato in un’unica soluzione entro il termine di versamento della denuncia successiva al mese in cui si verifica la fine del rapporto di lavoro. Il suo importo è adeguato annualmente in base all’inflazione e si calcola sulla base del massimale della NASpI, che per il 2023 è di € 1.470,99. Per l’anzianità inferiore a 12 mesi, la quota mensile è di € 50,26.

Per i licenziamenti collettivi, invece, il ticket è calcolato sull’82% del massimale e può arrivare fino a € 3.618,63 per un’anzianità di almeno 36 mesi. È importante ricordare che il contributo non è legato alla retribuzione individuale e va riparametrato in base ai mesi effettivi di lavoro. Inoltre, per la sua applicazione, si considera come intera mensilità quella in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni.

Secondo l’INPS, ci sono state numerose disfunzioni nelle aziende che riguardano un’errata valorizzazione del massimale annuo ASpI/NASpI. Ciò ha portato in alcuni casi al pagamento di importi maggiori di quelli dovuti, mentre in altri casi il contributo versato dalle aziende è inferiore a quello dovuto. Per correggere tali discordanze, l’INPS fornirà con apposito messaggio le indicazioni operative per regolarizzare i periodi di paga scaduti alla data di pubblicazione della circolare numero 137 del 17 settembre 2021, in modo tale da permettere alle aziende di recuperare gli importi versati in eccedenza e corrispondere le eventuali differenze rispetto a quanto già pagato a titolo di ticket ASpI/NASpI.

Avvocato Ester Cattaneo