Trasferimento d’azienda in stato di crisi e deroga all’art. 2112 c.c. (Cassazione n. 10414 dell’1.06.2020)

Nell’ipotesi di trasferimento di azienda in accertato stato di crisi aziendale, ai sensi dell’art. 2, comma 5, lett. c) della l. n. 675 del 1977, ovvero in amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività (come, nella specie, per la cessione di parte del compendio aziendale da Alitalia C.A.I. a Alitalia S.A.I.), l’accordo sindacale ex art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, può prevedere deroghe all’art. 2112 c.c. concernenti le condizioni lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in attuazione della direttiva 2001/23/CE.

Da cortedicassazione.it

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/10414_06_2020_no-index.pdf