11 Settembre 2022
In
Cassazione Lavoro
Trasferimento del lavoratore illegittimo e obbligo di rispettare l’art. 2103 c.c. anche in caso di accordo sindacale (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 25303 del 24 agosto 2022)
Il trasferimento del lavoratore ad un’altra sede deve essere sostenuto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, come previsto dall’art. 2103 del codice civile.
Con l’ordinanza del 24 agosto 2022 la Corte di Cassazione, sul tema, ha chiarito che l’esistenza di un accordo sindacale pregresso con la previsione di criteri convenzionali per la scelta dei lavoratori non esonera in alcun modo il datore di lavoro dall’obbligo di dimostrare la sussistenza, ai sensi dell’art. 2103 c.c., dei motivi che hanno reso necessario il trasferimento.
Di seguito il testo dell’ordinanza: