Tribunale di Bergamo. Licenziamento durante la malattia.

Cosa accade se il datore di lavoro intima il licenziamento durante la malattia?

La sentenza del Tribunale di Bergamo del 24 ottobre 2023 (Giudice dott. Cassia) dà l’occasione di ricordare cosa accade se il datore di lavoro intima il licenziamento durante la malattia.

Il provvedimento offre anche un altro spunto in ordine alle conseguenze risarcitorie del licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore e dichiarato illegittimo.

Nel caso esaminato dal Giudice dott. Cassia, il lavoratore è stato licenziato dal Consorzio per il quale prestava attività, con una comunicazione a mezzo mail ordinaria, per asserita giusta causa, con l’invito a restituire i beni aziendali in uso e con decorrenza dalla settimana successiva.

Il dipendente, impiegato tecnico inquadrato al livello V (quinto) del CCNL_EDILIZIA_INDUSTRIA_2010_TESTO_COMPLETO, appena ricevuta la comunicazione del licenziamento ha acceduto ad un periodo di malattia.

Il licenziamento senza preavviso è stato inoltre comminato senza l’esperimento del previo procedimento necessario, previsto obbligatoriamente dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970).

Il Tribunale, nella contumacia del datore di lavoro su cui incombe l’onere della prova, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento in quanto intimato senza la preventiva contestazione dell’addebito, concedendo la tutela obbligatoria prevista per i contratti a tutele crescenti.

In particolare ha fatto applicazione del combinato disposto degli articoli 3 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

L’art. 3 prevede, nel caso di licenziamento illegittimo, il pagamento di un’indennità non soggetta a contribuzione pari ad almeno 6 mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il successivo articolo 9 precisa che nel caso in cui il datore di lavoro abbia meno di 15 dipendenti la tutela indennitaria è dimezzata (nel caso di specie, quindi, la norma prevede un minimo di 3 mensilità).

Il Tribunale, nonostante la modesta durata del rapporto di lavoro (meno di 6 mesi) ha riconosciuto 4 mensilità (1 in più del minimo). Il datore di lavoro infatti ha operato il licenziamento senza previa contestazione disciplinare.

Il licenziamento per giusta causa, intimato durante la malattia, non è nullo ma valido, producendo i suoi effetti solo al termine del periodo di malattia.

sentenza Tribunale di Bergamo dott. Cassia 24.10.2023