Le sentenze dello studio DLBG. Tribunale di Milano. Illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato
Pubblichiamo, oscurata debitamente dei dati sensibili, la sentenza del Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro che ha concluso per l’insussistenza del fatto contestato e ha accolto integralmente le domande della lavoratrice, licenziata per giusta causa.
Il Tribunale ha infatti accertato l’irrilevanza disciplinare dei fatti addebitati alla dipendente.
L’anzianità di servizio e le dimensioni dell’azienda (+ di 15 dipendenti) hanno consentito di ottenere la reintegra nel posto di lavoro.
Questa, in sintesi, la vicenda.
La ricorrente, tecnico di regia di un canale televisivo, subisce un procedimento disciplinare per aver utilizzato a scopi personali l’attrezzatura del datore di lavoro (in sostanza, l’intero studio di regia e le apparecchiature) per filmare e montare brevi video.
La società all’esito ha licenziato la dipendente per la “reiterata utilizzazione di apparati e tecnologie produttive aziendali di ingente valore per finalità personali volte a promuovere una Sua attività esterna per di più durante l’orario di lavoro”, utilizzazione ritenuta “lesiva del dovere fondamentale di tenere a disposizione del Datore di lavoro le proprie energie lavorative e di non utilizzare beni aziendali per proprio interesse”.
L’istruttoria ha consentito di accertare che “i fatti oggetto di causa sono quindi irrilevanti dal punto di vista disciplinare, non essendo chiaro, al di là della mera utilizzazione delle apparecchiature, in che modo gli stessi abbiano inciso sullo svolgimento della prestazione lavorativa, mai contestata
sotto il profilo della sua esatta esecuzione, ovvero in che modo abbiano provocato danni ai beni aziendali“.
Il Tribunale ha concluso l’illegittimità del licenziamento in questione per insussistenza del fatto contestato, con applicazione della tutela reintegratoria.
Oltre al risultato pregevole ottenuto ed alla chiarezza della sentenza (che del resto ad oggi non è stata appellata) deve apprezzarsi la sensibilità della Giudice che, nel redigere le motivazioni si è rivolta alla ricorrente al femminile, rispettando il genere d’elezione.
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