Welfare e premi di risultato: le regole contributive secondo l’Inps
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha pubblicato la circolare n. 49 del 31 maggio 2023, fornendo una panoramica delle diverse disposizioni legislative degli ultimi anni riguardanti il welfare e i premi di risultato, con particolare enfasi sugli effetti previdenziali.
Nel documento si affrontano principalmente i casi in cui le regole contributive si discostano da quelle fiscali. Nonostante l’armonizzazione realizzata con il Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314, il regime di esenzione dai contributi previdenziali è più ampio rispetto a quello fiscale. Oltre alle voci di esenzione individuate dal legislatore nell’articolo 1, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), esistono altre esenzioni che riguardano esclusivamente gli aspetti previdenziali. Un esempio recente è rappresentato dal cosiddetto bonus carburante, che è esente da tassazione fiscale ma soggetto a contributi previdenziali.
La circolare, dopo aver esaminato il quadro normativo dal 2016 ad oggi, chiarisce un aspetto importante riguardante la conversione dei premi di risultato in versamenti ai fondi di previdenza complementare. In tali casi, la circolare conferma l’obbligo a carico del datore di lavoro di versare il contributo di solidarietà INPS del 10%. Lo stesso vale quando il premio viene convertito in contributi per l’assistenza sanitaria erogata da enti o casse a scopo esclusivamente assistenziale.
Viene inoltre precisato che il contributo di solidarietà è dovuto anche se il premio viene convertito in versamenti di cui alla lettera f-quater) del secondo comma dell’articolo 51 del TUIR. Questi versamenti corrispondono ai contributi e premi versati dal datore di lavoro a beneficio dei dipendenti o di specifiche categorie di dipendenti per prestazioni che riguardano il rischio di non autosufficienza nelle attività quotidiane o il rischio di gravi patologie, anche sotto forma di assicurazione.
Al fine di ulteriormente agevolare la conversione dei premi di risultato, la Legge di Bilancio 2017 ha stabilito l’esenzione totale dalla tassazione dei contributi versati alla previdenza complementare e all’assistenza sanitaria integrativa, anche se superano i limiti ordinari di deducibilità fiscale (5.164,57 euro per i contributi di previdenza complementare e 3.615,20 euro per quelli di assistenza sanitaria integrativa).
Tuttavia, la normativa non ha affrontato l’obbligo specifico di versare il contributo di solidarietà del 10% previsto dall’articolo 12, comma 4, lettera f) della legge 153/1969 e dall’articolo 16 del Decreto Legislativo 252/2005 sui contributi versati ai fondi di previdenza complementare e a fondi e casse con finalità esclusivamente assistenziale.
In merito a questa questione, sono emersi due orientamenti contrastanti dal 2017 fino ad oggi. Un primo orientamento considerava i premi di risultato convertiti in contributi come somme a carico del datore di lavoro, con l’obbligo di versare il contributo del 10% all’INPS. Un secondo orientamento attribuiva al lavoratore l’onere di versare i contributi e escludeva il contributo di solidarietà in quanto derivante dalla libera scelta del lavoratore di trasformare il premio monetario in future prestazioni previdenziali e assistenziali.
L’INPS, con la circolare n. 49 del 31 maggio 2023, chiarisce la questione e conferma che i contributi versati ai fondi di previdenza complementare e all’assistenza sanitaria integrativa, a seguito della scelta del dipendente di convertire il premio di risultato esente da tassazione, sono sempre soggetti al contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro.
Avvocato Ester Cattaneo