Whistleblowing, le ultime novità
Il sistema di segnalazione di illeciti interno alle aziende, regolamentato dalla legge n. 179/2017, ha dimostrato l’importanza delle segnalazioni per arricchire le informazioni disponibili agli organismi preposti alla prevenzione dei reati aziendali secondo il decreto legislativo n. 231/2001.
Oltre a disciplinare direttamente il sistema delle segnalazioni da includere nel modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231/2001, la legge si occupa anche dei requisiti per l’applicazione di altre disposizioni, come l’articolo 2105 del Codice Civile, l’articolo 622 del Codice Penale e l’articolo 623 del Codice Penale, che di solito regolano la riservatezza delle informazioni di interesse delle aziende.
Il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 è intervenuto su questi aspetti, attuando la Direttiva (UE) sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle normative nazionali.
Analizzando gli effetti specifici del nuovo decreto legislativo sulle informazioni riservate, è importante notare che esso abroga l’articolo 3 della legge n. 179/2017, sebbene non immediatamente.
L’articolo 2105 del Codice Civile impone al lavoratore l’obbligo di riservatezza sulle informazioni riguardanti l’organizzazione e i metodi di produzione dell’azienda, al fine di proteggere la capacità competitiva dell’impresa. La violazione di tale obbligo può comportare sanzioni disciplinari secondo l’articolo 2106 del Codice Civile.
La giurisprudenza ha stabilito che il lavoratore non viola i doveri di lealtà e correttezza verso il datore di lavoro quando trasmette informazioni sull’azienda per fini di giustizia generale. Inoltre, la finalità delle segnalazioni è di interesse pubblico, come la prevenzione e la repressione dei reati. Pertanto, la legge n. 179/2017 ha riconosciuto la “giusta causa” per la divulgazione di informazioni coperte dall’obbligo di segreto previsto dall’articolo 2105 del Codice Civile.
L’articolo 622 del Codice Penale punisce la rivelazione del segreto professionale, ma esclude l’illecito se sussiste una “giusta causa” per la divulgazione. La legge n. 179/2017 ha esteso questa “giusta causa” anche alle segnalazioni effettuate attraverso i canali previsti dal modello 231.
L’articolo 623 del Codice Penale tutela il segreto scientifico e industriale. Anche in questo caso, la legge n. 179/2017 ha seguito lo stesso schema, consentendo la divulgazione di informazioni coperte da segreto scientifico e industriale tramite i canali previsti dai modelli 231.
Il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 introduce diverse novità rispetto alla disciplina nazionale già prevista dalla legge n. 179/2017, al fine di regolare in modo completo il whistleblowing in Italia in conformità con la Direttiva dell’Unione. Questo comporta la modifica o l’abrogazione di disposizioni nazionali esistenti, compreso l’articolo 3 della legge n. 179/2017.
A partire dal 15 luglio 2023, entrerà in vigore una nuova versione del comma 2-bis dell’articolo 6 del d.lgs. n. 231/2001, che si limiterà a richiamare le disposizioni del decreto legislativo n. 24. Allo stesso modo, i commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 6 saranno abrogati a vantaggio dell’espansione della disciplina prevista dal nuovo decreto.
L’articolo 3 della legge n. 179/2017, che legittimava l’inserimento di informazioni riservate nelle segnalazioni effettuate dal whistleblower, sarà abrogato dal 15 luglio 2023. Pertanto, è necessario verificare se il nuovo decreto legislativo contiene disposizioni che garantiscono una legittimazione analoga.
A tal proposito, l’articolo 20 del nuovo decreto prevede che l’ente o la persona che rivela o diffonde informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto, conformemente alle disposizioni del decreto, non sarà soggetto a punizioni né a responsabilità civile e amministrativa.
Avvocato Ester Cattaneo